Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale
Art. 21 (Convenzione) — Compiti del consiglio
I compiti del consiglio sono i seguenti:
- a)studiare i provvedimenti atti ad assicurare la tutela e a favorire lo sviluppo dell'Unione;
- b)esaminare il rapporto annuo d'attivita' dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima;
- c)dare al segretario generale, le cui attribuzioni sono stabilite nell'articolo 23, tutte le direttive necessarie, comprese quelle concernenti i collegamenti con i servizi nazionali;
- d)esaminare ed approvare il bilancio di previsione dell'Unione e stabilire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, il contributo di ciascuno Stato membro;
- e)esaminare ed approvare i conti presentati dal segretario generale;
- f)stabilire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, la data e il luogo delle conferenze previste in detto articolo e adottare le misure necessarie alla loro preparazione;
- g)presentare al Governo della Confederazione svizzera le proposte concernenti le nomine del segretario generale e dei funzionari superiori;
- h)prendere, in generale, ogni decisione intesa al buon funzionamento dell'Unione.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
