I compiti del consiglio sono i seguenti:

  • a)studiare i provvedimenti atti ad assicurare la tutela e a favorire lo sviluppo dell'Unione;
  • b)esaminare il rapporto annuo d'attivita' dell'Unione e stabilire il programma dei lavori futuri di quest'ultima;
  • c)dare al segretario generale, le cui attribuzioni sono stabilite nell'articolo 23, tutte le direttive necessarie, comprese quelle concernenti i collegamenti con i servizi nazionali;
  • d)esaminare ed approvare il bilancio di previsione dell'Unione e stabilire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, il contributo di ciascuno Stato membro;
  • e)esaminare ed approvare i conti presentati dal segretario generale;
  • f)stabilire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, la data e il luogo delle conferenze previste in detto articolo e adottare le misure necessarie alla loro preparazione;
  • g)presentare al Governo della Confederazione svizzera le proposte concernenti le nomine del segretario generale e dei funzionari superiori;
  • h)prendere, in generale, ogni decisione intesa al buon funzionamento dell'Unione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art21 · fonte su Normattiva