Art. 22 (Convenzione) — Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio
Le decisioni del consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti, salvo nei casi previsti negli articoli 20, 27, 28 e 32, come anche per il voto sul bilancio di previsione e la determinazione dei contributi di ciascuno Stato. Nei due ultimi casi, la maggioranza richiesta e' quella dei tre quarti dei membri presenti.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
