Le decisioni del consiglio sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti, salvo nei casi previsti negli articoli 20, 27, 28 e 32, come anche per il voto sul bilancio di previsione e la determinazione dei contributi di ciascuno Stato. Nei due ultimi casi, la maggioranza richiesta e' quella dei tre quarti dei membri presenti.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art22 · fonte su Normattiva