(1) Ogni Stato dell'Unione dichiara, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, se la convenzione e' applicabile all'insieme oppure a una parte dei suoi territori o a uno, a parecchi o all'insieme degli Stati o territori per i quali e' abilitato a stipulare. Successivamente esso puo', in qualsiasi momento e in virtu' di una notifica al Governo della Confederazione svizzera, completare questa dichiarazione. La notifica ha effetto trenta giorni dopo la ricezione da parte di quest'ultimo Governo. (2) Il Governo che ha ricevuto le dichiarazioni e le notifiche menzionate nel paragrafo (1) del presente articolo ne informa gli altri Stati dell'Unione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art34 · fonte su Normattiva