Art. 35 (Convenzione) — Limitazione delle condizioni per la qualifica di novita
Nonostante le disposizioni dell'articolo 6, ogni Stato dell'Unione, senza che sorga un obbligo per gli altri Stati dell'Unione, ha la facolta' di limitare le condizioni richieste per la qualifica di novita' previste nell'articolo suddetto, per quanto concerne le varieta' di recente creazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione rispetto a detto Stato.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
