Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale
Art. 37 (Convenzione) — Prescrizione di diritti preesistenti
La presente convenzione non pregiudica i diritti acquisiti, sia in virtu' di legislazioni nazionali degli Stati dell'Unione, sia in virtu' di accordi conclusi fra gli Stati.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
