Art. 5 (Convenzione) — Diritti protetti; Scopo della protezione
(1) Il diritto accordato al costitutore di una nuova varieta' o al suo avente causa ha per effetto l'obbligo di sottoporre previamente alla sua autorizzazione la produzione, ai fini di smercio commerciale, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa come tale di questa nuova varieta', come anche la messa in vendita e la commercializzazione di siffatto materiale. Il materiale di moltiplicazione vegetativa comprende le piante intere. Il diritto del costitutore si estende alle piante d'ornamento o a parti di esse, normalmente commercializzate a scopi diversi dalla moltiplicazione, nel caso in cui fossero utilizzate commercialmente come materiale di moltiplicazione per la produzione di piante d'ornamento o di fiori recisi. (2) Il costitutore o il suo avente causa puo' subordinare l'autorizzazione a condizioni che egli definisce. (3) L'autorizzazione del costitutore o del suo avente causa non e' necessaria per l'impiego della nuova varieta' come materiale d'origine per la creazione d'altre nuove varieta', ne' per la commercializzazione di queste ultime. Per contro, l'autorizzazione e' necessaria qualora l'impiego reiterato della nuova varieta' sia necessario per la produzione commerciale di un'altra varieta'. (4) Ciascuno Stato dell'Unione puo', sia nella propria legislazione, sia in accordi particolari secondo l'articolo 29, accordare ai costitutori, per taluni generi e specie botanici, un diritto piu' esteso di quello definito nel paragrafo (1) del presente articolo e, in particolare, estensibile sino al prodotto commercializzato. Uno Stato dell'Unione che accorda un siffatto diritto ha la facolta' di limitarne il godimento ai cittadini degli Stati dell'Unione che accordano un diritto identico come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in uno di questi Stati.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
