(1) Il costitutore di una nuova varieta' o il suo avente causa fruisce della protezione prevista nella presente convenzione qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  • a)Indipendentemente dall'origine artificiale o naturale della varieta' iniziale da cui procede, la nuova varieta' deve presentare una o piu' caratteristiche importanti che consentano di distinguerla nettamente da qualsiasi altra varieta' l'esistenza della quale, al momento in cui e' chiesta la protezione, e' notoria. Questa notorieta' puo' essere stabilita da differenti fatti, come: coltivazione o commercializzazione gia' in corso, iscrizione in un registro ufficiale di varieta' eseguita o in corso d'esecuzione, presenza in una collezione di riferimento o esatta descrizione in una pubblicazione. Le caratteristiche che consentono di definire e di distinguere una nuova varieta' possono essere di natura morfologica o fisiologica. In tutti i casi, esse devono poter essere descritte e riconosciute con esattezza.
  • b)Il fatto che una varieta' abbia figurato in esperimenti, sia stata presentata all'iscrizione o iscritta in un registro ufficiale, non puo' essere opposto al costitutore di questa varieta' o al suo avente causa. Al momento in cui e' chiesta la protezione in uno Stato dell'Unione, la nuova varieta' non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, sul territorio di questo Stato, ne', da piu' di quattro anni, sul territorio di qualsiasi altro Stato.
  • c)La nuova varieta' dev'essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle peculiarita' della sua riproduzione sessuata o della sua moltiplicazione vegetativa.
  • d)La nuova varieta' dev'essere stabile nelle sue caratteristiche essenziali, in altri termini permanere conforme alla sua definizione, dopo ogni riproduzione o moltiplicazione oppure, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o di moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
  • e)La nuova varieta' deve ricevere una denominazione conforme alle disposizioni dell'articolo 13. (2) La concessione della protezione d'una nuova varieta' non puo' essere subordinata a condizioni diverse da quelle suindicate, con riserva che il costitutore o il suo avente causa abbia soddisfatto le formalita' previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato, compreso il pagamento delle tasse.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art6 · fonte su Normattiva