richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte fa procedere non appena possibile, nel quadro delle leggi e dei regolamenti vigenti nel suo territorio, a tutte le indagini necessarie e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per violazioni alla legislazione doganale, di testimoni o di esperti. Essa comunica subito i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73~accordo-art11 · fonte su Normattiva