richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte fa procedere non appena possibile, nel quadro delle leggi e dei regolamenti vigenti nel suo territorio, a tutte le indagini necessarie e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per violazioni alla legislazione doganale, di testimoni o di esperti. Essa comunica subito i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
