richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte puo' autorizzare i propri agenti a deporre, nei limiti fissati dall'autorizzazione stessa, come testimoni o esperti in materia doganale davanti ai Tribunali o altre Autorita' dell'altra Parte.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73~accordo-art10 · fonte su Normattiva