richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte puo' autorizzare i propri agenti a deporre, nei limiti fissati dall'autorizzazione stessa, come testimoni o esperti in materia doganale davanti ai Tribunali o altre Autorita' dell'altra Parte.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
