1. Per l'esecuzione del presente Accordo sara' costituita una Commissione mista permanente. Tale Commissione si comporra' di due Sezioni, l'una con sede a Roma e l'altra a Teheran, ciascuna delle quali composta di un Presidente e di quattro membri di cui due nominati dal Governo della Repubblica, italiana e due dal Governo di Sua Maesta' Imperiale lo Sciahinscia dell'Iran. 2. Alla Presidenza della Sezione con sede a Roma, sara' nominato un rappresentante del Governo italiano; alla Presidenza della Sezione con sede a Teheran sara' nominato un rappresentante del Governo iraniano. 3. Ciascuna Sezione si riunira', almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente. 4. Ciascuna Sezione adottera' il proprio Regolamento interno. 5. Il programma di lavoro delle due Sezioni verra' stabilito, nella misura del possibile, ogni anno con consultazione reciproca. 6. Ognuna delle Sezioni potra' aggregarsi degli esperti.

Testo vigente dal 14 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;732~accordo-art11 · fonte su Normattiva