Al fine di applicare il presente Accordo e al fine altresi' di formulare qualsiasi proposta utile ad adattarlo all'ulteriore sviluppo delle relazioni culturali tra i due Paesi, le Parti contraenti si accorderanno per la creazione di una Commissione mista permanente. Tale Commissione si comporra' di due Sezioni, l'una con sede a Roma e l'altra a Bogota', ciascuna delle quali composta di un presidente e di quattro membri, di cui due nominati dal Governo colombiano e due dal Governo italiano. Alla presidenza della Sezione con sede a Roma sara' nominato un rappresentante del Governo italiano; alla presidenza della Sezione con sede a Bogota' sara' nominato un rappresentante del Governo colombiano. Ciascuna Sezione si riunira', su convocazione del presidente, per lo meno una volta all'anno. Il programma di lavoro delle due Sezioni sara' possibilmente prestabilito ogni anno mediante reciproche consultazioni.
Testo vigente dal 26 gennaio 1966
