• 1)Ai fini dell'applicazione del presente Accordo nonche' della formulazione di ogni proposta destinata ad adeguarlo agli ulteriori sviluppi delle relazioni culturali dei due Paesi, le Alte Parti Contraenti si accorderanno per creare due Commissioni Miste italo-peruviane, l'una a Roma, l'altra a Lima.
  • 2)Ogni Commissione sara', composta da un Presidente e da quattro membri di cui due saranno nominati dal Governo italiano e due dal Governo Peruviano.
  • 3)A Lima, il Governo del Peru' nominera', un peruviano alla Presidenza. A Roma il Governo italiano nominera' un italiano alla Presidenza.
  • 4)Ogni Commissione si riunira' su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno.
  • 5)Ogni Commissione adottera' il suo regolamento interno.
  • 6)Il programma dei lavori delle due Commissioni sara' stabilito, nei limiti del possibile, ogni anno tramite reciproche consultazioni.

Testo vigente dal 8 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;35~art12 · fonte su Normattiva