Art. 10 (Accordo)
Le Alte Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni che precedono e faciliteranno la costituzione sul loro rispettivo territorio di istituti e di organismi culturali i quali dovranno essere sottoposti alle leggi nazionali del Paese dove avranno la loro sede. Le Alte Parti Contraenti si assicureranno reciprocamente la piena esenzione dalle imposte per il trasferimento dei diritti di proprieta' sui suoli e sugli edifici destinati a sede degli Istituti di Cultura. Si assicureranno, altresi', l'esonero dalle imposte dirette, tasse, contributi di qualsiasi natura, siano essi dovuti all'erario o agli enti locali, relativi agli immobili di proprieta' dei suddetti Istituti di Cultura e destinati a sede dei medesimi. Le Alte Parti Contraenti, inoltre, si assicureranno reciprocamente la esenzione dai dazi e da tutti gli altri tributi dovuti per la importazione di materiale didattico e scientifico nonche' dei libri di dotazione delle biblioteche, richiesti per la costituzione e per il funzionamento degli Istituti di Cultura.
Testo vigente dal 14 agosto 1961
