Art. 13 (Accordo)
[1]Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potra' denunciare il presente Accordo con un preavviso di tre mesi. Fatto a Roma, il 2 novembre 1958, in duplice esemplare in lingua italiana ed iraniana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. p. Il Presidente della Repubblica italiana FANFANI
[2]Per Sua Maesta Imperiale lo sciahinscia dell'Iran A. A. HEKMAT
[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[4]Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
Testo vigente dal 14 agosto 1961
