ARTICOLO V Risarcimenti per danni o perdite Qualora gli investitori di una Parte i cui investimenti nel territorio dell'altra abbiano subito perdite a causa di guerre o di altri conflitti armati, rivoluzioni, emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o tumulti avvenuti nel territorio di questa seconda Parte, verra' accordato da quest'ultima, per quanto riguardi restituzione, indennizzo, compensazione od altra forma di accomodamento, adeguato risarcimento. Questo risarcimento sara' non meno favorevole di quello che tale seconda Parte, accordi ai propri cittadini e, comunque, agli investitori di ogni Paese terzo. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile, senza indebito ritardo.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;733~accordo-artv · fonte su Normattiva