Art. 3 (Accordo di cooperazione)
' essere prevista una cooperazione piu' stretta tra le Parti Contraenti, qualora una grave catastrofe naturale o tecnologica avvenga nel territorio di una delle Parti Contraenti. Saranno stabilite di comune accordo dal Comitato Misto tutte le pro- cedure per una cooperazione piu' intensa e per una piu' stretta solidarieta'.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
