Art. 4 (Accordo di cooperazione)
una grave catastrofe colpisce uno Stato che non e' parte al presente Accordo, le Parti Contraenti che desiderano aiutare tale Paese dovranno coordinare le loro azioni in maniera da garantire il risultato ottimale dei loro sforzi congiunti, in conformita' con le regole e gli orientamenti stabiliti dal Comitato misto di cui all'Articolo 2.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
