una grave catastrofe colpisce uno Stato che non e' parte al presente Accordo, le Parti Contraenti che desiderano aiutare tale Paese dovranno coordinare le loro azioni in maniera da garantire il risultato ottimale dei loro sforzi congiunti, in conformita' con le regole e gli orientamenti stabiliti dal Comitato misto di cui all'Articolo 2.

Testo vigente dal 18 marzo 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-03-08;74~accordo-di-cooperazione-art4 · fonte su Normattiva