[1]ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
[2]Articolo 15
[3]1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone delle informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
- a)avviare indagini per procurarsi quelle informazioni, oppure
- b)trasmettere rapidamente la richiesta all'organo competente, oppure
- c)indicare quali sono le autorita' competenti in materia.
[4]2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, puo' comprendere la raccolta delle deposizioni delle persone cui vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale, nonche' quelle rilasciate da esperti.
Testo vigente dal 17 marzo 2006
