1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
- a)nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
- b)nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
