1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di sua iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
- a)modifiche sostanziali alla legislazione doganale;
- b)nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
- c)nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.
Testo vigente dal 21 gennaio 2005
