Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce alla Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su:

  • a)la regolarita' dell'esportazione, dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
  • b)la regolarita' dell'importazione, nel territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;74~accordo-art5 · fonte su Normattiva