1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali necessarie e pertinenti per le indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:

  • a)nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
  • b)nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;99~accordo-art4 · fonte su Normattiva