1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali necessarie e pertinenti per le indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:
- a)nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
- b)nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Testo vigente dal 17 marzo 2006
