[1]IN VIGORE

[2]1. La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica in ciascuno Stato contraente. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrera' in vigore; e (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito o sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrera' in vigore. 3. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 26 febbraio 1985, verra' denunciata e cessera' di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;74~art30 · fonte su Normattiva