[1]Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati contemplati nell'articolo 19, nonche' agli Stati che avranno aderito in conformita' o le disposizioni dell'articolo 21:

  • a)le notifiche di cui all'articolo 11, secondo capoverso;
  • b)le firme e le ratifiche di cui all'articolo 19;
  • c)la data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore in conformita' con le disposizioni dell'articolo 20, primo capoverso;
  • d)le adesioni e accettazioni di cui all'articolo 21 e la data in cui esse avranno effetto;
  • e)le estensioni di cui all'articolo 22 e la data in cui esse avranno effetto;
  • f)le riserve e ritiri di riserve di cui all'articolo 23;
  • g)le denunce di cui all'articolo 24, terzo capoverso.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a L'Aja il 5 ottobre 1961, in un solo, esemplare, che sara' depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sara' trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato rappresentato alla Nona sessione della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato.

[4](Seguono le firme).

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742~art25 · fonte su Normattiva