[1]Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati contemplati nell'articolo 19, nonche' agli Stati che avranno aderito in conformita' o le disposizioni dell'articolo 21:
- a)le notifiche di cui all'articolo 11, secondo capoverso;
- b)le firme e le ratifiche di cui all'articolo 19;
- c)la data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore in conformita' con le disposizioni dell'articolo 20, primo capoverso;
- d)le adesioni e accettazioni di cui all'articolo 21 e la data in cui esse avranno effetto;
- e)le estensioni di cui all'articolo 22 e la data in cui esse avranno effetto;
- f)le riserve e ritiri di riserve di cui all'articolo 23;
- g)le denunce di cui all'articolo 24, terzo capoverso.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]FATTO a L'Aja il 5 ottobre 1961, in un solo, esemplare, che sara' depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sara' trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato rappresentato alla Nona sessione della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato.
[4](Seguono le firme).
Testo vigente dal 12 novembre 1980
