1. Le tasse per gli Stati contraenti, previste dall'articolo 15, comma 1, numero 2, sono riscosse dall'Ufficio internazionale che, ogni anno, le versa agli Stati contraenti designati dal depositante. 2. a) Ogni Stato contraente puo' dichiarare all'Ufficio internazionale che rinuncia a percepire le tasse suppletive, previste dall'articolo 15, comma 1, numero 2, lettera a), concernenti i depositi internazionali per i quali altri Stati contraenti, che hanno fatto la stessa rinuncia, sono ritenuti Stati d'origine.

  • b)Esso puo' fare le stesse rinuncie per quanto riguarda il deposito internazionale per il quale e' ritenuto Stato d'origine.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art16 · fonte su Normattiva