1. I riferimenti, nell'Atto del 1960, all'"Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale" o all'"Ufficio internazionale)" vanno intesi come fatti all'Ufficio internazionale indicato nell'articolo 1 del presente Atto complementare. 2. Gli articoli 19, 20, 21 e 22 dell'Atto del 1960 sono abrogati. 3. I riferimenti, nell'atto del 1960, al Governo della Confederazione Svizzera vanno intesi come fatti al Direttore generale. 4. Nell'articolo 29 dell'Atto del 1960, le parole "periodiche" (alinea 1) e "del Comitato internazionale dei disegni o modelli o" (alinea 2) sono soppresse.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~atto-art7 · fonte su Normattiva