1. La firma e la ratifica del presente Accordo da parte di uno Stato membro, alla data di questo Accordo, di quello del 1925 o di quello del 1934, come pure l'adesione al presente Accordo di un tale Stato saranno considerati come firma e ratifica del Protocollo annesso al presente Accordo, o adesione al detto Protocollo, a meno che questo Stato non abbia fatta una dichiarazione espressa in senso contrario, al momento della firma o del deposito del suo strumento d'adesione. 2. Ogni Stato contraente, che ha fatto la dichiarazione prevista al comma 1, e qualsiasi altro Stato contraente che non faccia parte dell'Accordo del 1925, o di quello del 1934, puo' firmare il Protocollo annesso al presente Accordo o aderirvi. Al momento della firma o del deposito dello strumento di adesione, esso puo' dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del comma 2, a) o 2 b) del Protocollo; in tal caso, gli altri Stati che fanno parte del Protocollo non sono tenuti ad applicare, nelle loro relazioni con gli Stati che hanno fatto uso di questa facolta', la disposizione che ha fatto oggetto di questa dichiarazione. Le disposizioni degli articoli da 23 a 28 si applicano per analogia.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art32 · fonte su Normattiva