1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 8 e dell'alinea seguente, ogni Paese che non abbia ratificato l'Atto del 1934 o non vi abbia aderito sara' vincolato dall'Atto aggiuntivo del 1961 e dagli articoli da 1 a 6 del presente Atto complementare a decorrere dalla data in cui prende effetto la sua adesione all'Atto del 1934; tuttavia, se in tale data il presente Atto complementare non e' ancora entrato in vigore ai sensi dell'articolo 9.1, detto Paese sara' vincolato dai precitati articoli del presente Atto complementare soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo ai sensi dell'articolo 9.1. 2. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 8 e dell'alinea precedente, ogni Paese che non abbia ratificato l'Atto del 1960 o non vi abbia aderito sara' vincolato dagli articoli da 1 a 7 del presente Atto complementare a decorrere dalla data in cui prende effetto la sua ratifica o la sua adesione all'Atto del 1960; tuttavia, se in tale data il presente Atto complementare non e' ancora entrato in vigore ai sensi dell'articolo 9.1, detto Paese sara' vincolato dai precitati articoli del presente Atto complementare soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo ai sensi dell'articolo 9.1.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~atto-art10 · fonte su Normattiva