[1]automatica degli articoli 1 e 2 da parte dei Paesi che hanno aderito all'Atto di Lisbona

[2]I Paesi che non hanno ratificato l'Atto di Lisbona o non vi hanno aderito saranno parimente vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo a decorrere dalla data in cui entrera' in vigore la loro adesione all'Atto di Lisbona; resta tuttavia riservato che, ove il presente Atto aggiuntivo, alla data suddetta, non sia ancora entrato in vigore in virtu' dell'articolo 5.1, tali Paesi saranno invece vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo solo a contare dalla data in cui esso entrera' in vigore, giusta l'articolo 5.1.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~atto-art4 · fonte su Normattiva