[1]e ratifica dell'Atto aggiuntivo e adesione al medesimo

[2]1. Ciascun Paese partecipe dell'Accordo di Madrid puo' firmare il presente Atto aggiuntivo e ogni Paese che abbia ratificato l'Atto di Lisbona o vi abbia aderito puo' ratificare il presente Atto o aderirvi. 2. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~atto-art3 · fonte su Normattiva