[1]e ratifica dell'Atto aggiuntivo e adesione al medesimo
[2]1. Ciascun Paese partecipe dell'Accordo di Madrid puo' firmare il presente Atto aggiuntivo e ogni Paese che abbia ratificato l'Atto di Lisbona o vi abbia aderito puo' ratificare il presente Atto o aderirvi. 2. Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
