[1]Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale o al suo Direttore.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto complementare.

[3]FATTO a Stoccolma, il 14 luglio 1967.

[4](Seguono le firme).

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~atto-art12 · fonte su Normattiva