[1]Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale o al suo Direttore.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto complementare.
[3]FATTO a Stoccolma, il 14 luglio 1967.
[4](Seguono le firme).
Testo vigente dal 12 novembre 1980
