[1]Il Direttore generale notifica ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale:
- i)le firme apposte secondo l'articolo 62;
- ii)il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 62;
- iii)la data di entrata in vigore del presente trattato e la data a decorrere dalla quale il capitolo II e' applicabile secondo l'articolo 63.3);
- iv)le dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 64.1) a 5);
- v)il ritiro di dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 64.6-b);
- vi)le denunce ricevute in applicazione dell'articolo 66;
- vii)le dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 31.4).
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Trattato.
[3]FATTO a Washington il 19 giugno 1970.
[4](seguono le firme)
Testo vigente dal 7 giugno 1978
