[1]Il Direttore generale notifica ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale:

  • i)le firme apposte secondo l'articolo 62;
  • ii)il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 62;
  • iii)la data di entrata in vigore del presente trattato e la data a decorrere dalla quale il capitolo II e' applicabile secondo l'articolo 63.3);
  • iv)le dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 64.1) a 5);
  • v)il ritiro di dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 64.6-b);
  • vi)le denunce ricevute in applicazione dell'articolo 66;
  • vii)le dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 31.4).

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Trattato.

[3]FATTO a Washington il 19 giugno 1970.

[4](seguono le firme)

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art69 · fonte su Normattiva