[1]1. Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione o al suo Direttore. 2. I Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26 possono, durante cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione che istituisce l'Organizzazione, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dagli articoli 22 a 26 del presente Atto come se fossero vincolati da questi articoli. Ogni Paese che intenda valersi di questa facolta' depositera' a tal fine presso il Direttore generale una notificazione scritta che prende effetto alla data del suo ricevimento: Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo. 3. Fintanto che tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri dell'Organizzazione, l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell'Unione e il suo Direttore generale da Direttore di questo Ufficio. 4. Allorche' tutti i Paesi dell'Unione saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio dell'Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto.

[3]FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art38 · fonte su Normattiva