Se la legge di uno Stato che ha, in materia di obbligazioni alimentari, due o piu' sistemi di legislazione d'applicazione territoriale o personale, - come in caso di riferimento alla legge della residenza abituale del creditore o del debitore oppure alla legge nazionale comune - si applichera' il sistema indicato dalle norme vigenti in detto Stato oppure, in mancanza di dette norme, il sistema con il quale gli interessati hanno dei piu' stretti legami.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
