Se uno Stato contraente comprende due o piu' unita' territoriali nelle quali si applicano differenti sistemi di diritto per cio' che concerne il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obblighi di alimenti:

  • 1)ogni riferimento alla legislazione, alla procedura o all'autorita' dello Stato d'origine deve essere inteso come riferentesi alla legislazione, alla procedura o all'autorita' dell'unita' territoriale nella quale e' stata pronunziata la decisione;
  • 2)ogni riferimento alla legislazione, alla procedura o alla autorita' dello Stato richiesto deve essere inteso come riferentesi alla legislazione, alla procedura o all'autorita' dell'unita' territoriale nella quale sono richiesti il riconoscimento o l'esecuzione;
  • 3)ogni riferimento fatto, in applicazione dei numeri 1 e 2, sia alla legislazione o alla procedura dello Stato d'origine, sia alla legislazione o alla procedura dello Stato richiesto, dovra' essere interpretato come includente tutte le norme ed i principi appropriati di legge dello Stato contraente che disciplinano le unita' territoriali che lo formano;
  • 4)ogni riferimento alla residenza abituale del creditore o del debitore di alimenti nello Stato d'origine deve essere inteso come riferentesi alla sua residenza abituale nell'unita' territoriale nella quale e' stata pronunziata la decisione. Ogni Stato contraente puo', in qualsiasi momento, dichiarare che esso non applichera' una o piu' delle norme che precedono ad una ed a piu' disposizioni della Convenzione.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745~art28 · fonte su Normattiva