Ogni Stato contraente potra', in conformita' all'articolo 24, riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione alle obbligazioni alimentari:

  • 1)tra collaterali;.
  • 2)tra affini;
  • 3)tra coniugi divorziati, separati legalmente, o il cui matrimonio e' stato dichiarato nullo oppure annullato, quando la decisione di divorzio, di separazione sia stata resa in contumacia in uno Stato nel quale l'inadempiente non aveva la sua residenza abituale.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745~art14 · fonte su Normattiva