Ogni Stato contraente potra', in conformita' all'articolo 24, riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione alle obbligazioni alimentari:
- 1)tra collaterali;.
- 2)tra affini;
- 3)tra coniugi divorziati, separati legalmente, o il cui matrimonio e' stato dichiarato nullo oppure annullato, quando la decisione di divorzio, di separazione sia stata resa in contumacia in uno Stato nel quale l'inadempiente non aveva la sua residenza abituale.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
