La legge nazionale comune si applica quando il creditore non puo' ottenere gli alimenti dal debitore in virtu' della legge di cui all'articolo 4.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
La legge nazionale comune si applica quando il creditore non puo' ottenere gli alimenti dal debitore in virtu' della legge di cui all'articolo 4.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745~art5 · fonte su Normattiva