[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente potra' notificarne la cessazione all'altro Stato, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia e, con riferimento al patrimonio imponibile, per l'anno solare successivo a quello della denuncia.

[2]In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]Fatta a Copenaghen il giorno 26 febbraio del 1980 in duplice esemplare in lingua italiana, danese ed inglese tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di contestazione.

[4]Per il Governo della Repubblica italiana:

[5]-------------------------- Per il governo del Regno di Danimarca: ---------------------------

[6]Attilio RUFFINI

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;745~art32 · fonte su Normattiva