[1]in vigore

[2]1. La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica od approvazione in conformita' delle procedure costituzionali di ciascuno Stato contraente. Gli Stati contraenti si scambieranno gli strumenti di ratifica o di approvazione a Copenaghen non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)per quanto concerne la Danimarca, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1 gennaio 1978 ed al patrimonio imponibile per l'anno solare 1978;
  • b)per quanto concerne l'Italia, ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1978. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1978 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione stessa o, se piu' favorevole, dalla data in cui e' stata prelevata l'imposta. La presente disposizione non e' diretta a limitare i termini piu' ampi eventualmente previsti a tal fine in favore del residente medesimo dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare i rimborsi o gli accreditamenti. 4. La Convenzione attualmente in vigore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Copenaghen il 10 marzo 1966, cessera' di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;745~art31 · fonte su Normattiva