Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 55 (All. 1C - Accordo)

della sospensione Se, entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi dalla data in cui il richiedente e' stato avvisato della sospensione, le autorita' doganali non sono state informate che una parte diversa dal convenuto ha intentato un'azione diretta ad una decisione sul merito della controversia o che l'autorita' a cio' abilitata ha preso misure provvisorie che prorogano la sospensione dello svincolo delle merci, queste sono svincolate, purche' tutte le altre condizioni per l'importazione o l'esportazione o l'esportazione siano soddisfatte, ove opportuno, il suddetto termine puo' essere prorogato di 10 giorni lavorativi. Se e' stato iniziato un procedimento diretto ad una decisione sul merito della controversia, si procede su richiesta del convenuto ad un riesame, comprendente la possibilita' di essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole, se le misure prese debbano essere modificate, revocate o confermate. In deroga a quanto sopra, qualora la sospensione dello svincolo venga attuata o proseguita conformemente ad un provvedimento giudiziario provvisorio, si applicano le disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 6.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art55 · fonte su Normattiva