Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 56 (All. 1C - Accordo)

dell'importatore e del proprietario delle merci Le autorita' competenti hanno la facolta' di imporre al richiedente di corrispondere all'importatore, al destinatario e al proprietario delle merci un adeguato risarcimento dell'eventuale pregiudizio arrecato loro dalla ritenzione ingiustificata delle merci o dalla ritenzione delle merci svincolate a norma dell'articolo 55.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art56 · fonte su Normattiva