Art. 56 (All. 1C - Accordo)
dell'importatore e del proprietario delle merci Le autorita' competenti hanno la facolta' di imporre al richiedente di corrispondere all'importatore, al destinatario e al proprietario delle merci un adeguato risarcimento dell'eventuale pregiudizio arrecato loro dalla ritenzione ingiustificata delle merci o dalla ritenzione delle merci svincolate a norma dell'articolo 55.
Testo vigente dal 10 gennaio 1995
