1. Un arbitrato rapido nell'ambito dell'OMC, concepito come sistema alternativo di risoluzione delle controversie, puo' facilitare la soluzione di determinate controversie relative a questioni chiaramente definite da entrambe le Parti. 2. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente Intesa, il ricorso all'arbitrato e' soggetto alla reciproca intesa tra le Parti, che concordano le procedure da seguire. Gli accordi di ricorrere all'arbitrato sono notificati a tutti i Membri con un preavviso sufficiente rispetto all'effettivo inizio del processo arbitrale. 3. Gli altri Membri possono diventare Parti di un processo arbitrale sono previo accordo delle Parti che hanno concordato di fare ricorso all'arbitrato. Le Parti coinvolte nei procedimenti concordano di attenersi al lodo arbitrale. I lodi arbitrali sono notificati al DSB e al Consiglio o al Comitato di ogni Accordo pertinente, presso i quali qualsiasi Membro puo' sollevare qualsiasi questione ad essi relativa. 4. Gli articolo 21 e 22 della presente Intesa si applicano, mutatis mutandis, ai lodi arbitrali.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~allegato-2-art25 · fonte su Normattiva