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dell'elusione degli impegni in materia di sovvenzioni all'esportazione 1. Le sovvenzioni all'esportazione non elencate all'articolo 9, paragrafo 1 non si devono applicare in un modo che comporti o minacci di comportare l'elusione degli impegni relativi alle sovvenzioni all'esportazione, ne' si possono usare transazioni non commerciali per eludere tali impegni. 2. I Membri si impegnano ad adoperarsi per l'elaborazione di norme concordate a livello internazionale intese a disciplinare il credito all'esportazione, la garanzia dei crediti all'esportazione o programmi di assicurazione e, una volta concordate tali norme, a fornire crediti all'esportazione, garanzie per tali crediti o programmi di assicurazione soltanto conformemente ad esse. 3. Qualora un Membro sostenga che un quantitativo esportato oltre il livello di un impegno di riduzione non e' oggetto di sovvenzioni, deve provare che per il quantitativo in questione non e' stata concessa alcuna sovvenzione all'esportazione, elencata o meno all'articolo 9. 4. I Membri che forniscono aiuti alimentari internazionali garantiscono che:

  • a)la fornitura degli aiuti alimentari internazionali non sia connessa direttamente o indirettamente a esportazioni commerciali di prodotti agricoli verso i paesi beneficiari;
  • b)le transazioni relative agli aiuti alimentari internazionali, compresi gli aiuti alimentari bilaterali monetizzati, siano effettuate conformemente ai "Principi delle eccedenze e obblighi consultivi" della FAO, ivi compreso delle importazioni commerciali abituali; TESTO ILLEGGIBILE
  • c)gli aiuti siano forniti per quanto possibile a titolo di dono o a condizioni non meno agevolate di quelle di cui all'articolo IV della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986.

Testo in vigore dal 25 luglio 1995 al 25 luglio 1995

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