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speciale e differenziato 1. Conformemente al criterio secondo il quale un trattamento differenziato e piu' favorevole per i paesi in via di sviluppo Membri e' parte integrante del negoziato, un trattamento speciale e differenziato in materia di impegni viene concesso come stabilito nelle pertinenti disposizioni del presente Accordo e incluso negli Elenchi di concessioni e impegni. 2. I paesi in via di sviluppo Membri hanno la possibilita' di attuare gli impegni di riduzione nell'arco di un periodo di 10 anni. I paesi meno avanzati Membri non sono tenuti ad assumere impegni di riduzione.

Testo in vigore dal 25 luglio 1995 al 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art15 · fonte su Normattiva