giudiziario Ogni Membro la cui legislazione nazionale contenga disposizioni in materia di misure compensative deve disporre di procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine, tra le altre cose, di un tempestivo esame delle azioni amministrative riguardanti le decisioni definitive e il riesame di tali decisioni ai sensi dell'articolo 21. tali tribunali e procedure dovranno essere indipendenti dalle autorita' preposte alle decisioni e al riesame in questione e consentire l'accesso all'esame a tutte le parti interessate che partecipino al procedimento amministrativo e siano interessate, direttamente e singolarmente, dalle azioni amministrative.

Testo vigente dal 25 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art23 · fonte su Normattiva