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generali in materia di sostegno interno 1. Ciascun Membro fa in modo che qualsiasi misura di sostegno interno a favore dei produttori agricoli non soggetta a impegni di riduzione in quanto conforme ai criteri di cui all'allegato 2 del presente Accordo sia mantenuta conformemente ad esso. 2. a) Le misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli, comprese le relative eventuali modifiche, e le misure successivamente introdotte di cui non si possa provare la conformita' ai criteri dell'allegato 2 del presente Accordo o l'esenzione della riduzione in virtu' di altre disposizioni del presente Accordo sono inserite dai Membri nel calcolo della loro MAS totale corrente.

  • b)Qualora nella Parte IV dell'Elenco di un Membro non esista alcun impegno a livello di MAS totale, il Membro in questione non fornisce ai produttori agricoli un sostegno superiore al pertinente livello de minimis di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1995 al 11 gennaio 1995

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