[1]TERRITORIALE

[2]1. Ogni Governo, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, potra' designare il territorio o i territori ai quali verra' applicata la presente Convenzione. 2. Ogni Governo, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, potra' estendere la applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le relazioni internazionali o in nome del, quale sia autorizzato a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 14 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 29 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;752~convenzione-art13 · fonte su Normattiva