Art. 13 (Convenzione)
1. Ciascuno Stato puo', all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, designare il territorio o i territori ai quali si applichera' la presente Convenzione. 2. Ogni Stato puo', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo che precede potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
