[1]PROVVISORIA

[2]In attesa dell'entrata in vigore della presente Convenzione alle condizioni previste dall'articolo 11, gli Stati firmatari convengono, al fine di evitare ogni ritardo nell'attuazione della presente Convenzione, di applicarla, a titolo provvisorio, dal momento della firma, in conformita' delle rispettive norme costituzionali.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

[4]FATTO a Strasburgo, il 22 luglio 1964, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.

[5]Per il Governo del Regno del Belgio (la firma non produrra' gli effetti di cui all'articolo 17 della presente Convenzione se non a partire dal momento in cui essa sara' stata firmata da tutte le Parti contraenti): - R. COENE

[6]Per il Governo della Repubblica francese, Strasburgo, 29 settembre 1964 (la firma non produrra' gli effetti di cui all'articolo 17 della presente Convenzione se non a partire dal momento in cui essa sara' stata firmata da tutte le Parti contraenti): C. H. BONFILS

[7]Per il Governo della Repubblica federale di Germania:

[8]Per il Governo della Repubblica italiana, Strasburgo, 11 agosto 1964 (la firma non produrra' gli effetti di cui all'articolo 17 della presente Convenzione se non a partire dal momento in cui essa sara' stata firmata da tutte le Parti contraenti): Alessandro MARIENI

[9]Per il Governo del Granducato del Lussemburgo:

[10]Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:

[11]Per il Governo della Confederazione elvetica, Strasburgo, 22 settembre 1964 (la firma non produrra' gli effetti di cui all'articolo 17 della presente Convenzione se non a partire dal momento in cui essa sara' stata firmata da tutte le Parti contraenti): H. VOIRIER

[12]Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Strasburgo, 4 settembre 1964 (la firma non produrra' gli effetti di cui all'articolo 17 della presente Convenzione se non a partire dal momento in cui essa sara' stata firmata da tutte le Parti contraenti): I. F. PORTER

[13]Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO

Testo vigente dal 29 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;752~convenzione-art17 · fonte su Normattiva