Art. 7 (Convenzione)
[1]DELLA COMMISSIONE
[2]1. Ciascuna delle delegazioni nazionali, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 della presente Convenzione, disporra' di un voto. 2. In tutte le questioni tecniche, compreso l'ordine nel quale la commissione preparera' le monografie di cui all'articolo 6, essa adottera' le proprie decisioni all'unanimita' dei voti espressi dalla maggioranza delle delegazioni facenti parte della commissione. 3. Tutte le altre decisioni della commissione saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dalla maggioranza delle delegazioni facenti parte della commissione.
Testo vigente dal 29 novembre 1973
